Codice deontologico

 

"L'ottico optometrista é il professionista tecnico abilitato all'esercizio professionale, qualificato ed indipendente che, ponendo in atto le leggi dell'ottica fisiologica, dell'optometria e tecnologia, determina con metodi obiettivi e subbiettivi, realizza e fornisce i mezzi ottici di correzione dei difetti di refrazione"

 

Art.1 Le norme contenute nel presente codice sono vincolanti per tutti gli esercenti la professione. Le infrazioni comportano il deferimento alle commissioni di disciplina degli organi professionali.

Art.2 L'ottico ha diritto all'esercizio autonomo ed indipendente della sua professione così come è definita ed ha precisi doveri verso la professione, il pubblico, i colleghi e le professioni affini.

 


TITOLO I - Doveri generali dell'ottico optometrista


 

CAPO I - Doveri verso la professione

Art.3 L'attività professionale dell'ottico è definita per legge ed è esercitata in proprio e/o sotto il suo diretto controllo e responsabilità.

Art.4 L'ottico ha il dovere morale di perfezionare costantemente la sua specifica preparazione professionale tenendosi aggiornato sullo sviluppo tecnologico e metodologico e contribuendo, secondo le proprie possibilità, alla ricerca scientifica ed alla diffusione di nuove conoscenze.

Art.5Ha il dovere di assolvere gli obblighi inerenti la propria professione con scrupolosa cura ed onestà e di considerare la propria attività quale compito sociale e non come atto mercantile, avendo per oggetto il benessere dell'ametrope che a lui si affida.

Art.6 Ha il dovere di rifiutarsi di fornire certificazioni od attestazioni di compiacenza e di farsi equamente compensare le proprie prestazioni.

Art.7 E' contraria all'etica professionale e perseguibile penalmente ogni forma od azione di comparaggio o di accordi di ogni genere tra ottici e medici, paramedicali e ausiliari ed ogni altra persona. Per definizione, il comparaggio è l'accordo tra due o più persone in vista di ottenere vantaggi economici ai danni di un ametrope, di un malato, o di terze persone in genere.

Art.8 L'ottico è obbligato al segreto professionale.

 

CAPO II - Doveri verso il pubblico

Art.9 La competenza specifica dell'ottico si estende a tutte le anomalie di natura fisica della refrazione ed alla loro compensazione mediante tutti i mezzi (lenti, sistemi ottici semplici e composti e lenti a contatto, ecc.) che la scienza fisica pone a sua disposizione. L'ottico è a servizio esclusivo degli ametropi ed ha il dovere di informarli inequivocabilmente circa la natura fisica e non medica della sua professione, con particolare riferimento ad ogni suo atto

Art.10 L'ottico si asterrà rigorosamente dal manifestare apprezzamenti, opinioni e considerazioni su fatti od atti che esulino dal suo specifico campo di attività. L'ottico ha il dovere, nell'interesse dell'ametrope, di consigliare al medesimo una visita medica specialistica allorquando, durante i propri esami della refrazione, rilevi o abbia il minimo sospetto di una anomalia o alterazione di natura patologica. Egli si asterrà dal formulare ogni e qualsiasi diagnosi o prognosi.

 

CAPO III - Doveri verso i colleghi e professionisti affini

Art.11 L'ottico ha il dovere di astenersi dal sollecitare la clientela attraverso una pubblicità illecita, illegale o ingannevole, o di enunciare attività diverse da quella che caratterizza la propria professione.

Art.12 E' rigorosamente vietato ogni comportamento tendente a limitare o ridurre la libera scelta dell'ametrope.

Art.13 L'ottico che ricopre cariche direttive in seno alle organizzazioni professionali, o mandati amministrativi, sindacali o politici, ha il dovere di non fare uso dei titoli relativi nei rapporti con la propria Clientela.

Art.14 L'ottico ha il dovere di deferire alle Commissioni di disciplina professionale ogni abuso, e particolarmente la presenza di medici nei gabinetti di ottica che costituisce denigrazione della professione ottica, svilimento del prestigio della classe medica e grave fatto di sleale concorrenza.

Art.15 L'attività professionale dell'ottico deve essere improntata al reciproco rispetto tra colleghi ed agli appartenenti ad altre categorie, quali la classe medica e gli ausiliari, favorendo ogni rapporto di collaborazione che non abbia per fine un aspetto di natura economica, ma si sviluppi nella piena e sovrana indipendenza di ogni categoria.

 


TITOLO II - ORGANO DI CONTROLLO

Art.16 L'organizzazione professionale attraverso i suoi organi statuari vigilerà sul rispetto delle norme contenute nel presente codice deontologico, demandando la risoluzione di qualsiasi controversia alla Commissione Arbitrale.